Per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo i lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire.
È obbligatorio presentare la comunicazione di inizio dei lavori per il permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire (Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, art. 42, com. 6), è facoltativo per gli altri procedimenti.